Art. 19 L.R. 18-2016 – modificata da Art. 9 c. 2 L.R. n. 16 del 4/11/2019

4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l’accordo tra le amministrazioni interessate.

 

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