Riforma delle Polizie Locali: avviato l'iter in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati
Eppur si muove. Potrebbe essere questo il titolo per descrivere l'avvio improvviso in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei sette disegni di legge che riguardano le politiche di sicurezza urbana e le polizie locali. E proprio mentre Sindaci e associazioni di categoria (l'ASAPS ha da poco dichiarato quanto sia fondamentale l'apporto delle Polizie Locali) chiedono a gran voce un intervento legislativo per dotare gli appartenenti alle Polizie Locali di prerogative assistenziali e previdenziali analoghe alle Forze di Polizia, agli accessi alle banche-dati del Ministero dell'Interno, a norme contrattuali più idonee ai nuovi compiti che vengono chiesti dai cittadino, a qualifiche e competenze ben definite e ad altre decine di questioni rimaste irrisolte.
Ormai anche il Parlamento ha compreso che la legge nr. 65/1986 (che ha svolto con dignità i compiti che negli anni '80 parevano innovativi, rispetto alla società in piena evoluzione) necessita di un deciso rinnovamento, a tutela dei 60.000 appartenenti alle Polizie Locali, seppur senza forzare equilibri e competenze specifiche delle Forze di Polizia. Aci e Istat hanno certificato che le Polizie Locali rilevano il 67% degli incidenti stradali mortali e con lesioni sulle strade italiane, ma lo fanno con un contratto "enti locali" che non consente più di tutelare uomini e donne in divisa che rischiano, e molto, anche quando si occupano di sicurezza urbana, secondo il decreto Ministro Interno 5 agosto 2008.
Il disegno di legge è titolato Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. (C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.)
La Commissione nella seduta dello scorso 5 maggio (che non ha però avuto seguito in quella del 12) ha iniziato l'esame del DDL.
Il relatore Alessandro Naccarato ha illustrato come le proposte di legge C. 1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164 abbiano ad oggetto il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione) e la disciplina della polizia locale (anch'essa di competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in quanto funzione fondamentale degli enti locali). Obiettivo dell'intervento legislativo consiste nella realizzazione di una politica integrata per la sicurezza, in cui tutti i soggetti istituzionali, comuni, province, città metropolitane, regioni (anche quelle a statuto speciale in conformità con gli statuti) e lo Stato concorrono alla realizzazione di tale politica, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi regolati dalla legge.
Le proposte - ha aggiunto Naccarato - provvedono poi a definire l'oggetto dell'intervento legislativo. Da rilevare, la definizione delle politiche locali per la sicurezza, intese come l'insieme delle azioni per promuovere la sicurezza nelle città e nel territorio regionale, attraverso le competenze delle autonomie territoriali (enti locali e regioni), e delle politiche integrate per la sicurezza, intese come le attività finalizzate a integrare le politiche locali con le competenze dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Le proposte C. 1825 e C. 1895, definiscono anche il concetto di sicurezza urbana consistente nel complesso dei beni giuridici, economici e sociali che concorrono a costituire la comunità locale. Anche la proposta C. 2020 fornisce una definizione di sicurezza urbana, intesa come il complesso degli interventi finalizzati a promuovere un ordinato svolgimento ed un miglioramento della vita delle comunità territoriali.
Quanto al coordinamento delle politiche integrate della sicurezza e, ai poteri di ordinanza del sindaco e regolamenti di polizia urbana, le proposte di legge C. 1825, 1895 e 2406, dispongono, in maniera sostanzialmente analoga, in ordine ai compiti in materia di sicurezza del sindaco e del consiglio comunale. Per quanto riguarda il sindaco, le tre proposte intervengono sui poteri di ordinanza disciplinati attualmente dall'articolo 54 del testo unico in materia di enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del 2000), come modificato dal decreto-legge n.92 del 2008 (articolo 6). Tale disposizione prevede la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, previa comunicazione al prefetto. L'ambito di applicazione del potere di ordinanza è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno (articolo 54, comma 4-bis TUEL), adottato l'8 agosto 2008. Molti perciò gli aspetti descritti nel lungo intervento del relatore che si allega, per meglio comprendere quali siano le linee principali dell'intervento legislativo che sicuramente vedrà il Parlamento impegnato per un lungo periodo (e qui speriamo di essere smentiti dai fatti). Tutto ciò mentre è in arrivo un decreto legge del Ministro dell'Interno Alfano in materia di sicurezza pubblica ed urbana , in cui potrebbero esserci importanti novità per le Polizie Locali. Intanto però nella settimana che inizia lunedì 16 il ddl non è all'ordine del giorno della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Eppur si muove.
*Comandante Polizia Municipale di Verona
In allegato (qui di seguito): resoconto sommario dell'intervento in Commissione del relatore on.le Naccarato.
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alessandro NACCARATO (PD), relatore, fa presente che le proposte di legge C. 1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164 hanno
Pag. 14ad oggetto il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione) e la disciplina della polizia locale (anch'essa di competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in quanto funzione fondamentale degli enti locali). Obiettivo dell'intervento legislativo consiste nella realizzazione di una politica integrata per la sicurezza, in cui tutti i soggetti istituzionali, comuni, province, città metropolitane, regioni (anche quelle a statuto speciale in conformità con gli statuti) e lo Stato concorrono alla realizzazione di tale politica, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi regolati dalla legge.
Le proposte provvedono poi a definire l'oggetto dell'intervento legislativo. Da rilevare, la definizione delle politiche locali per la sicurezza, intese come l'insieme delle azioni per promuovere la sicurezza nelle città e nel territorio regionale, attraverso le competenze delle autonomie territoriali (enti locali e regioni), e delle politiche integrate per la sicurezza, intese come le attività finalizzate a integrare le politiche locali con le competenze dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Le proposte C. 1825 e C. 1895, definiscono anche il concetto di sicurezza urbana consistente nel complesso dei beni giuridici, economici e sociali che concorrono a costituire la comunità locale. Anche la proposta C. 2020 fornisce una definizione di sicurezza urbana, intesa come il complesso degli interventi finalizzati a promuovere un ordinato svolgimento ed un miglioramento della vita delle comunità territoriali.
Quanto al coordinamento delle politiche integrate della sicurezza e, ai poteri di ordinanza del sindaco e regolamenti di polizia urbana, le proposte di legge C. 1825, 1895 e 2406, dispongono, in maniera sostanzialmente analoga, in ordine ai compiti in materia di sicurezza del sindaco e del consiglio comunale. Per quanto riguarda il sindaco, le tre proposte intervengono sui poteri di ordinanza disciplinati attualmente dall'articolo 54 del testo unico in materia di enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), come modificato dal decreto-legge n. 92 del 2008 (articolo 6). Tale disposizione prevede la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, previa comunicazione al prefetto. L'ambito di applicazione del potere di ordinanza è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno (articolo 54, comma 4-bis TUEL), adottato l'8 agosto 2008.
Le citate proposte di legge provvedono ad individuare direttamente per legge l'ambito di applicazione del potere di ordinanza, riproducendo all'articolo 54, comma 4-bis del TUEL, pressoché testualmente, il testo dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dell'8 agosto 2008.
Le violazioni alle ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro da applicare ai sensi della legge n. 689 del 1981 recante modifica al sistema penale (C. 1825 e C. 2406) ovvero (C. 1895) ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. La proposta di legge C. 2020 interviene in materia analoga, sopprimendo il riferimento alla sicurezza urbana nell'articolo 54 del TUEL e prevedendo una disposizione ad hoc che disciplina il potere di ordinanza del sindaco (articolo 4, comma 2). Inoltre, la proposta C. 2020 prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei call-center, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (articolo 5).
Le proposte di legge C. 1825, 1895 e 2406 stabiliscono che i consigli comunali adottino specifici regolamenti comunali di polizia urbana per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano. Anche in questo caso le proposte di legge differiscono in quanto ai profili sanzionatori relativi alle violazioni del regolamento.
Quanto alle politiche integrate per la sicurezza, i soggetti coinvolti sono gli enti locali, le regioni, le autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e
Pag. 15il Ministro dell'interno. Le autorità locali hanno essenzialmente due funzioni: promuovere accordi con le autorità provinciali di pubblica sicurezza; concordare (secondo le proposte C. 1825 e 1895) o disporre (secondo le proposte C. 1935, 2406 e 3164) su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza modalità di collaborazione tra polizia locale e forze di polizia statali su specifici progetti o in seguito agli accordi di cui sopra. Per quanto riguarda le regioni, la sola proposta C. 3164 affida al presidente della regione gli stessi compiti dei sindaci (in questo caso non si fa riferimento a provincia e a città metropolitana), oltre a compiti di promozione degli accordi e del loro coordinamento nel territorio regionale. Le altre proposte di legge prevedono la facoltà delle regioni (e non l'obbligo) di stipulare gli accordi, che in ogni caso sono concordati con il Ministro dell'interno e non con le autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, il Ministro dell'interno d'intesa con i presidenti delle regioni può promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento nel territorio regionale delle politiche integrate per la sicurezza. Il nucleo centrale delle politiche integrate per la sicurezza è costituito dagli accordi di sicurezza urbana tra i diversi livelli di governo che le proposte in esame disciplinano in dettaglio. Si tratta di una evoluzione dei patti per la sicurezza stipulati fin dal 1997 e che hanno trovato una base normativa anni dopo con la legge finanziaria 2007 che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006). Le proposte in esame individuano dettagliatamente i contenuti di tali accordi.
Un primo gruppo di contenuti riguarda le forme di collaborazione a livello territoriale tra le forze di polizia locale e le Forze di polizia statali (ossia principalmente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) presenti nel territorio.
Le proposte di legge individuano, accanto agli accordi, ulteriori strumenti per l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, quali: la verifica semestrale dello stato di attuazione degli accordi, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte dei soggetti che li hanno sottoscritti; la verifica complessiva degli accordi da parte della Conferenza unificata, che istituisce un apposito comitato tecnico di monitoraggio composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno e da tre rappresentanti delle autonomie territoriali (regioni, province, comuni); l'attività di scambio di informazioni tra i diversi livelli di governo presenti nel territorio anche al di fuori degli accordi; la conferenza regionale in materia di sicurezza integrata; alcune proposte prevedono che debba tenersi in ogni regione annualmente, che sia convocata a presieduta dal Ministro dell'interno e che veda la partecipazione dei soggetti individuati dal Ministro stesso e dal presidente della regione interessata. La sola proposta C. 3164 si concentra su due di questi strumenti: la conferenza regionale, di cui demanda la disciplina alla legge regionale (come anche la proposta C. 2020), e l'attività di informazione territoriale (articoli 5 e 6). Inoltre, la medesima proposta di legge (articolo 7) prevede che, ai fini dell'attività delle conferenze regionali e della stipula degli accordi, il Ministero dell'interno, provvede a: identificare le risorse di personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri destinate alla sicurezza della singola regione (ad esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali); a comunicare ai sindaci dei comuni capoluogo e ai presidenti di regione le risorse destinate alle regioni per le medesime finalità. La proposta di legge C. 3164 prevede inoltre una forma di cooperazione tra le forze di polizia locali e statali con l'istituzione di periodici incontri di lavoro, convocati dal prefetto, tra comandanti dei corpi di polizia locale e i comandanti delle Forze di polizia statali (articolo 16).
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Le proposte di legge C. 1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164, oltre a regolamentare le politiche integrate per la sicurezza recano una disciplina organica della polizia locale in sostituzione di quella contenuta nella legge quadro del 1986. La sola C. 2020 (articolo 7) prevede disposizioni specifiche in materia di polizia provinciale. Le proposte di legge individuano dettagliatamente le funzioni di polizia locale intese come l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, o i regolamenti locali.
Inoltre, alcune proposte prevedono che le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che sovrintendono all'esercizio delle funzioni proprie degli enti locali (in base a quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione). Infine, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono, con legge, conferire ulteriori funzioni in materia di sicurezza (come previsto dal citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione).
Le proposte di legge individuano inoltre le qualifiche del personale di polizia locale articolate in ruoli. In generale le proposte prevedono i seguenti ruoli, conferiti dal sindaco, dal presidente della provincia e dal presidente della città metropolitana: agente; sottufficiale; ufficiale; comandante. La proposta C. 1895 prevede anche i ruoli di ufficiale superiore e ufficiale dirigente. La proposta C. 2020 prevede una diversa articolazione: agente, sovrintendente, ispettore, funzionario e comandante. I ruoli di cui sopra sono comprensivi anche delle qualifiche di: agente di polizia giudiziaria; agente di pubblica sicurezza; agente di polizia tributaria La proposta C. 1895 prevede anche la qualifica di agente polizia stradale, mentre la proposta C. 2406 solo la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Quattro delle proposte di legge – C. 1825, 1895, 1935 e 2406 – prevedono che la qualità di agente di pubblica sicurezza sia conferita dal prefetto su indicazione del sindaco, presidente di provincia o presidente di città metropolitana, previa verifica del possesso di determinati requisiti, quali il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di: condanne definitive per delitto non colposo; sottoposizione a misure di prevenzione; dichiarazione di obiezione di coscienza; espulsione delle Forze armate licenziamento da pubblici uffici. La proposta C. 3164 prevede che l'attribuzione della qualifica di agente di polizia locale sia sottoposta alla verifica di determinati requisiti: sostanzialmente quelli di cui sopra e quelli ulteriori psico-attitudinali eventualmente definiti con decreto del Presidene del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le proposte stabiliscono inoltre le modalità di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la formazione uniforme del personale di polizia locale; la responsabilità del comandante del corpo di polizia locale della disciplina, della formazione e dell'impiego del personale; la limitazione dei distacchi e dei comandi. Il comandante del corpo può essere scelto tra coloro in possesso di comprovata esperienza inseriti in appositi elenchi regionali.
La proposta C. 3164 prevede ulteriori disposizioni, tra cui l'obbligo di conferire l'incarico di comandante di polizia locale esclusivamente al personale facente parte delle forze di polizia locale. Inoltre, si prevede una dotazione organica minima di ciascun corpo di polizia locale che deve essere composto da almeno 10 operatori oltre il comandante.
Le proposte di legge C. 1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164 prevedono che i comuni, singoli o associati, le province e le città metropolitane costituiscono necessariamente corpi di polizia locale. Nell'ottica dell'integrazione delle politiche di sicurezza, le proposte individuano specifici compiti e funzioni dei diversi livelli di governo in materia di corpi di polizia locale: gli enti locali impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del corpo e definiscono con regolamento l'organizzazione della polizia locale; le autorità di pubblica sicurezza (prefetti e questori)
Pag. 17dirigono il personale della polizia locale per le attività derivanti dagli accordi per la sicurezza di cui sopra e (i prefetti) ricevono i regolamenti dei corpi che trasmettono al ministero dell'interno; l'autorità giudiziaria può avvalersi di personale di polizia locale anche in ottemperanza di appositi accordi con gli enti locali; le regioni, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, definiscono requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale; in particolare definiscono l'ordinamento della polizia locale e modalità e tempi di istituzione dei corpi (che devono avere almeno 15 operatori); definiscono le caratteristiche dei mezzi, degli strumenti operativi, delle uniformi e dei distintivi (distinguibili da quelli delle Forze di polizia statali), le modalità di formazione; istituiscono e aggiornano gli elenchi regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento di tale funzione; istituiscono corsi di formazione per i comandanti.
La proposta C. 3164 prevede l'istituzione da parte delle regioni di accademie regionali di polizia locale per la formazione professionale del personale (articolo 22). Inoltre, per promuovere l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, le regioni disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale che per diverse delle proposte in esame sono obbligatori nei comuni con popolazione sopra una certa soglia, da 5.000 a 15.000 abitanti a seconda delle diverse proposte. La proposta C. 3164 (articolo 13) disciplina in dettaglio l'esercizio associato delle funzioni di polizia, che è reso obbligatorio per i comuni con meno di 10 dipendenti, prevedendo il potere sostitutivo delle regioni in caso di inottemperanza. Si ricorda che a legislazione vigente l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali (compresa la polizia locale) è obbligatorio per i comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartenenti a comunità montane). La proposta C. 2020 al riguardo rinvia alla disciplina vigente e prevede l'istituzione di un fondo incentivante di 4 milioni annui.
Le proposte C. 1825, 1895 e 1935 contengono un'interpretazione autentica del comma 133 dell'articolo 17 della legge n.127 del 1997 che estende al personale ispettivo delle aziende del servizio pubblico locale il potere di prevenire e di sanzionare le violazioni dei divieti di sosta e di fermata previsti dal codice della strada, di disporre la rimozione di veicoli (qualora ostacolino la circolazione su corsie riservate al trasporto pubblico) nonché le violazioni delle norme relative alla circolazione su corsie riservate e sulla sosta in aree riservate. Si precisa altresì l'ambito nel quale le potestà sanzionatorie relative alle violazioni dei divieti di sosta e fermata possano essere contestate dai dipendenti di società di gestione dei parcheggi, e le modalità secondo le quali devono essere effettuate le contestazioni. Inoltre, le proposte C. 1825, 1895 e 2406 introducono alcune novelle al codice della strada volte a consentire lo svolgimento di funzioni di polizia stradale, nell'ambito di gare ciclistiche, al personale abilitato a svolgere servizi di scorta nelle competizioni ciclistiche e podistiche prevedendo altresì che alcune funzioni di polizia stradale possano essere svolte, in determinati casi (lavori, depositi, fiere, spettacoli, ecc.) da personale abilitato (dipendenti da società autorizzate dal prefetto), definendo altresì le modalità e i requisiti dell'abilitazione. Si prevede infine che alcune sanzioni nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze possano essere contestate da dipendenti delle società concessionarie, anch'esse abilitate secondo le modalità sopra indicate.
Le proposte di legge C. 1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164 prevedono inoltre diverse altre disposizioni, tra cui si segnalano le seguenti: permesso di porto d'armi anche senza licenza per il personale della polizia locale con modalità da definirsi con regolamento del Ministero dell'Interno (per la proposta C. 1935 il permesso è limitato al personale con la qualifica di agente di pubblica sicurezza); patente di servizio obbligatoria per i condurre i veicoli in dotazione della polizia locale che devono essere dotati di speciali targhe di
Pag. 18identificazione; esenzione dal pagamento del canone per le radio della polizia locale (C. 1935 e 3165); istituzione di un numero telefonico unico per l'accesso alle sale operative dei corpi di polizia locale disciplinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico; applicazione dei contratti di collettivi nazionali di lavoro al rapporto di lavoro del personale di polizia locale, integrati con apposite misure di valorizzazione della specificità professionale e una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione; le proposte C. 1935 e 2406 prevedono una delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale; previsione di apposite misure di tutela, previdenziali e assicurative, tra cui l'estensione al personale della polizia locale della disciplina vigente per le Forze di polizia in materia di benefici per le vittime del dovere e la creazione di una specifica classe di rischio contro gli infortuni del lavoro; accesso della polizia locale a banche dati pubbliche, tra cui quelle del pubblico registro automobilistico.
Le proposte C. 2020 e 3164 prevedono la partecipazione dei privati alla sicurezza urbana: la prima attraverso la collaborazione di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione di eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana; la seconda mediante l'utilizzo di forme di volontariato, volto a realizzare una «presenza attiva» nel territorio, in aggiunta alla polizia locale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato. La proposta C. 2020 prevede inoltre l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, mentre la proposta C. 3164 coinvolge gli istituti di vigilanza privata che possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione della polizia locale, per funzioni di mera vigilanza. Chiudono le proposte di legge in esame una serie di disposizioni transitorie e finali, tra cui si richiama la previsione dell'adeguamento, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, della normativa regionale. Si prevede poi che al personale della polizia locale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge mantenga le funzioni e le qualifiche possedute in presenza dei requisiti prescritti e che ad esso spetti la patente di servizi.
Le proposte di legge C. 1935 e 3164 recano una norma di copertura per il finanziamento degli accordi di sicurezza urbana il cui onere è calcolato, rispettivamente, in 3 milioni e 1 milione all'anno per 3 anni. Infine, quasi tutte le proposte abrogano interamente la legge quadro sulla polizia locale (legge n. 65 del 1986) e modificano diverse disposizioni vigenti, tra le quali si ricordano: articolo 57 c.p.p., al fine di comprendere tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale e per prevedere il mantenimento da parte degli agenti di polizia locale della qualità di agenti di polizia giudiziaria anche quando non sono in servizio; articolo 636, comma 1, del codice militare (decreto legislativo n.66 del 2010), al fine di estendere anche alla polizia locale il divieto per gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile a partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile; articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.81 del 2008, al fine di estendere anche al corpo di polizia, la disposizione che prevede l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative; articolo 24, comma 6, lettera c) della legge n.241 del 1990, al fine di prevedere la possibilità, con regolamento governativo, di escludere dal diritto di accesso anche gli atti relativi all'adozione e attuazione delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana; articolo 20, 2o comma, della legge n.121 del 1981, prevedendo la partecipazione di diritto del comandante del corpo di polizia locale del
Pag. 19comune capoluogo al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che, si ricorda, attualmente è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Passando alla proposta di legge C. 1529 Rampelli, essa reca disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni e alle province, da attuare in forma singola o associata. La proposta prevede, in particolare, che i comuni che dispongono di un numero inferiore a 5 addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso, che assumono la forma giuridica dei consorzi. La proposta disciplina poi le funzioni del sindaco e il presidente della provincia quali garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze. Sono disciplinate le funzioni del comandante del corpo di polizia locale – responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla proposta di legge nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia – e del responsabile del servizio di polizia locale, nel caso in cui sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale. Detta altresì disposizioni sui compiti e sulle attività che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze.
Sono altresì disciplinate dalla proposta di legge – in relazione agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale – le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e i servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali. Sono quindi attribuiti alla legislazione regionale compiti e funzioni nell'ambito delle relative attribuzioni e competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Per la realizzazione dei relativi compiti è previsto che le regioni istituiscano il dipartimento della polizia locale attribuendo ad esso le relative funzioni e il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali e provinciali, presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.
Ai regolamenti di polizia locale adottati dai comuni e dalle province, nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, è attribuita la disciplina dell'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale, le procedure di accesso e gli ulteriori profili connessi. Con regolamento del comune e della provincia, sono altresì stabiliti: il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e ai servizi di polizia locale, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei fenomeni criminali e di criticità della sicurezza; il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione consortile obbligatoria. La proposta di legge detta poi criteri generali ai fini dell'organizzazione dei corpi e i servizi di polizia locale e disposizioni sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia.
La proposta disciplina inoltre lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia,
Pag. 20dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto. È stabilito che al personale della polizia locale competa il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati e che sia sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. A tal fine, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio e sono dettate norme transitorie. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, la proposta prevede che ogni regione istituisca le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati. Sono quindi dettate norme sui doveri e il comportamento degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale e le relative procedure e sanzioni disciplinari. La proposta di legge disciplina infine le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato. È quindi disposta l'istituzione del Consiglio nazionale della polizia locale, quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono infine dettate le disposizioni modificative e abrogative della normativa vigente per adeguarle alle previsioni della proposta di legge.
La proposta di legge C. 3396 Greco reca una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati a rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e a valorizzare il ruolo svolto dagli operatori dei corpi di polizia locale. I princìpi e i criteri direttivi previsti ai fini dell'attuazione della delega riguardano in particolare: – l'armonizzazione e l'adeguamento dei compiti e delle funzioni della polizia locale con quelli delle Forze di polizia dello Stato, anche prevedendone l'inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; – l'adeguamento delle strutture e degli strumenti propri degli agenti di polizia locale e degli strumenti in dotazione alle Forze di polizia dello Stato; – l'equiparazione – per il personale appartenente ai corpi di polizia locale rispetto alle Forze di polizia dello Stato – dei livelli e delle qualifiche occupazionali (sotto il profilo giuridico e dei trattamenti economici), dei trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, a seguito della riforma costituzionale del titolo V del 2001, la materia polizia amministrativa locale è stata attribuita alla competenza residuale delle regioni (articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione). Sul tema, la Corte costituzionale ha in ogni modo affermato che le «auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa» (sentenza n.134 del 2004; sentenze n.10 del 2008, n.322 del 2006, n.429 del 2004). Quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Le previsioni delle proposte di legge devono essere dunque inquadrate nell'ambito della citata previsione costituzionale e della relativa giurisprudenza costituzionale.
Quanto all'incidenza delle proposte sull'ordinamento giuridico, giova ricordare
Pag. 21che la legge di riforma della PA (legge n.124 del 2015) delega il Governo – all'articolo 8 – all'adozione di uno o più decreti legislativi, entro il 28 agosto 2016, per la razionalizzazione delle funzioni di polizia, intervenendo altresì sul riordino dei corpi di polizia provinciale in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni disposto dalla cosiddetta legge Delrio (legge n.56 del 2014), escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia. Ai fini delle proposte di legge in commento, occorre altresì tenere conto del quadro di riforma in atto relativamente al riordino delle province e delle funzioni provinciali, avviato con la legge n.56 del 2014, con specifico riguardo alle previsioni delle proposte di legge che attengono ai «corpi di polizia provinciale». In particolare, come già ricordato, con il decreto legge n.78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti territoriali, è stato disposto (articolo 5) il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
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